Art. 3 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 3

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 26 lug 2023
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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