Art. 11
Convenzione 155Parte III

Art. 11

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In vigore dal 4 lug 2023
Per dare effetto alla politica menzionata all' qui sopra, l'autorità o le autorità competenti dovranno progressivamente assicurare le funzioni seguenti: a) la definizione, laddove lo richiedono la natura e il grado dei rischi, delle condizioni che regolano la progettazione, la costruzione e l'adattamento delle imprese, l'avvio delle loro attività, le trasformazioni importanti alle quali si devono sottoporre o ogni modifica della loro prima destinazione d'uso, nonché la sicurezza dei materiali tecnici utilizzati nel lavoro e l'applicazione di procedure definite dalle autorità competenti; b) la definizione dei procedimenti lavorativi che vanno vietati, limitati o sottoposti ad autorizzazione o controllo dell'autorità o delle autorità competenti, nonché la definizione delle sostanze e degli agenti a cui ogni esposizione va vietata, limitata o sottoposta ad autorizzazione o controllo dell'autorità o delle autorità competenti; vanno presi in considerazione i rischi per la salute causati all'esposizione simultanea a più sostanze o agenti; c) l'instaurazione e l'applicazione di procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali da parte dei datori di lavoro e, quando appropriato, degli istituti di assicurazione e degli altri organismi o persone direttamente interessate; e la produzione di statistiche annuali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; d) l'avvio di una inchiesta nel caso in cui un infortunio sul lavoro, o un caso di malattia professionale o ogni altro danno alla salute che sopraggiunge sul lavoro o in rapporto al lavoro sembri riflettere situazioni gravi; e) la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate in applicazione della politica menzionata all' qui sopra nonché sugli infortuni sul lavoro, sui casi di malattie professionali e sugli altri danni alla salute che sopraggiungono sul lavoro o in rapporto al lavoro; f) tenuto conto delle condizioni e delle possibilità nazionali, l'introduzione o lo sviluppo di sistemi di investigazione degli agenti chimici, fisici o biologici, dal punto di vista del loro rischio per la salute dei lavoratori.
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