Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. 60 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione 155
parte I AMBITO E DEFINIZIONI
Art. 1 Convenzione 155 CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI _______  1 Tra Art. 2 Articolo 2 1. La presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori nelle branche di att Art. 3 Articolo 3 Ai fini della presente Convenzione: a) l'espressione «branche di attività econo parte II PRINCIPI DI UNA POLITICA NAZIONALE
Art. 4 Articolo 4 1. Alla luce delle condizioni e della prassi nazionale e in consultazione con l Art. 5 Articolo 5 La politica menzionata all'articolo 4 dovrà tener conto dei grandi ambiti di az Art. 6 Articolo 6 La formulazione della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra dovrà precis Art. 7 Articolo 7 La situazione in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente d parte III AZIONE A LIVELLO NAZIONALE
Art. 8 Articolo 8 Ogni Membro dovrà, per via legislativa, regolamentazione o ogni altro metodo co Art. 9 Articolo 9 1. Il controllo dell'applicazione delle leggi e delle regole relative alla salu Art. 10 Articolo 10 Andranno adottate misure per fornire assistenza ai datori di lavoro e ai lavor Art. 11 Articolo 11 Per dare effetto alla politica menzionata all'articolo 4 qui sopra, l'autorità Art. 12 Articolo 12 Andranno prese misure, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale Art. 13 Articolo 13 Un lavoratore che si è ritirato da una situazione di lavoro per aver ragionevo Art. 14 Articolo 14 Andranno prese misure per incoraggiare, in maniera conforme alle condizioni e Art. 15 Articolo 15 1. Per assicurare la coerenza della politica menzionata all'articolo 4 qui sop parte IV AZIONE A LIVELLO DELL'IMPRESA
Art. 16 Articolo 16 1. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto r Art. 17 Articolo 17 Ogniqualvolta diverse imprese operino simultaneamente sullo stesso luogo di la Art. 18 Articolo 18 In caso di bisogno, i datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di prevedere m Art. 19 Articolo 19 Andranno prese disposizioni a livello dell'impresa secondo le quali: a) i lavo Art. 20 Articolo 20 La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori e/o i loro rappresentanti ne Art. 21 Articolo 21 Le misure di salute e di sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spe parte V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 Articolo 22 La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o racc Art. 23 Articolo 23 Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la regi Art. 24 Articolo 24 1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazio Art. 25 Articolo 25 1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo Art. 26 Articolo 26 1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a Art. 27 Articolo 27 Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Se Art. 28 Articolo 28 Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Uffi Art. 29 Articolo 29 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale Art. 30 Articolo 30 Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualm Protocollo 155
parte V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 Protocollo 155 PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORA Art. 2 Articolo 2 L'autorità competente dovrà, per via legislativa, regolamentazione o ogni altro Art. 3 Articolo 3 Le regole e procedure di registrazione dovranno definire: a) la responsabilità Art. 4 Articolo 4 Le regole e procedure di dichiarazione dovranno definire: a) la responsabilità Art. 5 Articolo 5 La dichiarazione dovrà includere dati su: a) l'impresa, lo stabilimento e il da Art. 6 Articolo 6 Ogni Membro che ratifica il presente Protocollo dovrà, in base alle dichiarazio Art. 7 Articolo 7 Le statistiche dovranno essere stabilite secondo sistemi di classifica compatib Art. 8 Articolo 8 1. Un Membro può ratificare il presente Protocollo in concomitanza con la ratif Art. 9 Articolo 9 1. Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo può denunciarlo ad ogni Art. 10 Articolo 10 1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a Art. 11 Articolo 11 Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della re Art. 12 Articolo 12 Il testo francese e il testo inglese del presente Protocollo faranno ugualment Convenzione 187
parte V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVOR Art. 2 Articolo 2 1. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione deve promuovere il migliora Art. 3 Articolo 3 1. Ogni Membro deve promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre attravers Art. 4 Articolo 4 1. Ogni Membro deve stabilire, mantenere, sviluppare progressivamente e riesami Art. 5 Articolo 5 1. Ogni Membro deve elaborare, attuare, controllare, valutare e riesaminare per Art. 6 Articolo 6 La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o racco Art. 7 Articolo 7 Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Art. 8 Articolo 8 1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazion Art. 9 Articolo 9 1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo s Art. 10 Articolo 10 1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a Art. 11 Articolo 11 Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della re Art. 12 Articolo 12 Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Uffi Art. 13 Articolo 13 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale Art. 14 Articolo 14 Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualm Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360