Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. 25 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLI Art. 2 Articolo 2 Le Parti favoriranno la collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademich Art. 3 Articolo 3 Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni arch Art. 4 Articolo 4 Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la Art. 5 Articolo 5 Le Parti, nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio de Art. 6 Articolo 6 Le Parti rafforzeranno, altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, f Art. 7 Articolo 7 Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle ris Art. 8 Articolo 8 Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'alt Art. 9 Articolo 9 Ciascuna delle Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo edi Art. 10 Articolo 10 Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, n Art. 11 Articolo 11 Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organi Art. 12 Articolo 12 Le Parti si impegnano alla collaborazione fra le reciproche Amministrazioni co Art. 13 Articolo 13 Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori d Art. 14 Articolo 14 Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e de Art. 15 Articolo 15 Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica Art. 16 Articolo 16 Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologi Art. 17 Articolo 17 Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osse Art. 18 Articolo 18 Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale der Art. 19 Articolo 19 Le Parti decidono di istituire una Commissione Mista culturale, scientifica e Art. 20 Articolo 20 Il presente Accordo sostituirà l'Accordo Culturale sottoscritto il 31 gennaio Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360