Art. 6 · Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali

Art. 6

6 / 10

Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali

In vigore dal 28 ago 2022
1. Nelle more dell'adeguamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: a) a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai volontari in ferma prefissata iniziale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo III, capo I, sezione I, del citato regolamento riferite ai volontari in ferma prefissata di un anno; b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai volontari in ferma prefissata iniziale e ai volontari in ferma prefissata triennale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo XI, riferite, rispettivamente, ai volontari in ferma prefissata di un anno e ai volontari in ferma prefissata quadriennale. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo del buono pasto corrisposto ai volontari in ferma prefissata ai sensi degli articoli 546 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 1792 del medesimo codice, come sostituito dall', comma 1, lettera b), della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, è fissato nella misura prevista per il grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente. 3. Fermo restando quanto previsto per i volontari in ferma prefissata delle Forze armate dall'articolo 703 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall', comma 1, lettera a), numero 10), della presente legge, all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «anni 26» sono sostituite dalle seguenti: «anni 24».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2022-08-05;119#art-6