Art. 3 · Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata

Art. 3

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Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata

In vigore dal 28 ago 2022
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al libro quarto, titolo II, capo VII: 1) alla sezione I è premessa la seguente: «SEZIONE 0I VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA Art. 696-bis (Denominazione e durata delle ferme). - 1. I volontari in ferma prefissata si distinguono in: a) volontari in ferma prefissata iniziale; b) volontari in ferma prefissata triennale. 2. Ciascuna delle ferme di cui al comma 1 ha durata pari a tre anni. 3. La durata delle ferme di cui al comma 2 può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento, rispettivamente, dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma triennale ovvero delle procedure per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 704»; 2) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Volontari in ferma prefissata iniziale»; 3) l'articolo 697 è sostituito dal seguente: «Art. 697 (Requisiti). - 1. Possono partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti: a) età non superiore a ventiquattro anni; b) diploma di istruzione secondaria di primo grado; c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente. 2. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono ammessi alla ferma prefissata iniziale in qualità di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2ª classe, per la Marina militare, o aviere, per l'Aeronautica militare»; 4) all'articolo 698, alla rubrica e al comma 1, le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»; 5) all'articolo 699, comma 1, le parole: «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno dodici mesi»; 6) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Volontari in ferma prefissata triennale»; 7) l'articolo 700 è sostituito dal seguente: «Art. 700 (Requisiti). - 1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale i volontari in ferma prefissata iniziale, ovvero in rafferma annuale, in servizio da almeno ventiquattro mesi o in congedo da non oltre dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti: a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente; b) età non superiore a ventotto anni compiuti, elevata a ventinove per i volontari in rafferma annuale, in servizio o in congedo; c) superamento con esito positivo del corso basico di formazione iniziale. 2. Nei concorsi di cui al comma 1, i posti annualmente disponibili sono riservati: a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in rafferma annuale, in misura non inferiore al 70 per cento; b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo da non oltre dodici mesi, che abbiano completato la ferma iniziale, in misura non superiore al 30 per cento. 3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale riservati: a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701; b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo, che abbiano completato la relativa ferma da più di dodici mesi, di età non superiore a trenta anni compiuti. 4. Ai volontari di cui al comma 3, lettera a), non si applicano le disposizioni sul periodo minimo di servizio di cui al comma 1, alinea. 5. I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo sono ammessi alla ferma prefissata triennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1ª classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per l'Aeronautica militare»; 8) l'articolo 701 è sostituito dal seguente: «Art. 701 (Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale). - 1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa»; 9) all'articolo 702, comma 1, alinea, le parole: «di un anno e quadriennale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziale e triennale»; 10) all'articolo 703: 10.1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «in ferma prefissata» sono inserite le seguenti: «, in servizio o in congedo, di età non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti,»; 10.2) il comma 2 è abrogato; 10.3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili»; 11) l'articolo 704 è sostituito dal seguente: «Art. 704 (Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente). - 1. Sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti: a) non essere sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; b) aver riportato una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente, negli ultimi dodici mesi di servizio. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti e le modalità di transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente. 3. I volontari di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianità relativa è rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, secondo modalità e criteri definiti con il decreto di cui al comma 2. 4. I volontari in ferma prefissata triennale, che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato o perché imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono chiedere di permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati: a) data di scadenza del periodo massimo di licenza di convalescenza, per il militare temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, salvo quanto previsto dall'articolo 955; b) data di definizione del procedimento, per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare. 5. I volontari in ferma prefissata triennale di cui al comma 4 possono presentare domanda di ammissione al transito in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale nei seguenti casi ed entro i termini per ciascuno indicati: a) se hanno riacquistato l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del relativo giudizio; b) se è stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento penale si è concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento; c) se il procedimento disciplinare si è concluso senza l'applicazione di una sanzione di stato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento. 6. I volontari in ferma prefissata triennale, che allo scadere del termine di cui al comma 4, lettera a), non hanno riacquistato l'idoneità al servizio militare incondizionato o sono riconosciuti temporaneamente non idonei, sono collocati in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio. 7. I volontari in ferma prefissata triennale, che non sono ammessi al transito in servizio permanente, cessano dalla ferma e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato come servizio prestato in ferma prefissata triennale»; b) all'articolo 706, il comma 2 è abrogato; c) all'articolo 707, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata»; d) all'articolo 781, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I volontari in ferma prefissata della Marina militare conseguono le categorie, le specialità o le qualificazioni a loro assegnate dalla Direzione generale per il personale militare in fase di reclutamento dopo il superamento del corso di formazione di base»; e) all'articolo 842: 1) al comma 3, le parole: «quadriennale e in rafferma biennale» sono sostituite dalla seguente: «triennale»; 2) al comma 3-ter, la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»; f) all'articolo 930, comma 1-bis.1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) volontari in ferma prefissata triennale che, avendo completato la ferma, sono esclusi dall'immissione in servizio permanente a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato»; g) l'articolo 954 è sostituito dal seguente: «Art. 954 (Rafferme dei volontari). - 1. I volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. 2. La rafferma di cui al comma 1 può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma prefissata triennale. 3. I criteri e le modalità di ammissione alla rafferma sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa»; h) all'articolo 957, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente: «e-bis) rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata iniziale, salvi i casi di infermità dipendente da causa di servizio»; i) all'articolo 958: 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Entro il dodicesimo mese di servizio i volontari in ferma prefissata iniziale possono presentare domanda di proscioglimento anche per i casi non previsti dal comma 1»; 2) al comma 3, le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»; 3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Coloro che hanno rassegnato le dimissioni ai sensi del comma 3 non possono presentare domanda di partecipazione a concorsi per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale banditi nello stesso anno dalla stessa Forza armata»; l) all'articolo 960: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La proposta di proscioglimento per scarso rendimento può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui il volontario in ferma prefissata ha conseguito la qualifica di "insufficiente" ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno nove mesi»; 2) al comma 2, le parole: «di un anno» sono soppresse; m) all'articolo 978, comma 1, le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»; n) all'articolo 988: 1) al comma 2, le parole: «e il trattamento economico» sono soppresse; 2) al comma 3: 2.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale è attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e quadriennale è attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale»; 2.2) al quarto periodo, la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»; o) all'articolo 1302, comma 1, la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»; p) l'articolo 1303 è sostituito dal seguente: «Art. 1303 (Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti). - 1. I volontari in ferma prefissata triennale conseguono il grado di graduato o corrispondente, con decorrenza dalla data di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente»; q) all'articolo 1501: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore a 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni di Forza armata. Per i volontari in ferma prefissata triennale i permessi possono anche essere detratti dalle ore di recupero compensativo»; 2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I volontari in ferma prefissata che prestano servizio nei giorni festivi di cui al comma 3 hanno diritto al recupero della festività»; r) all'articolo 1502: 1) al comma 1, lettera a): 1.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»; 1.2) al numero 2), la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»; 1.3) il numero 3) è abrogato; 2) al comma 1, lettera b): 2.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»; 2.2) al numero 2), la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»; 2.3) il numero 3) è abrogato; 3) al comma 2, le parole: «numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»; 4) al comma 4: 4.1) alla lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 2204» sono sostituite dalle seguenti: «o rafferma»; 4.2) alla lettera b), le parole: «quadriennale e in rafferma biennale» sono sostituite dalla seguente: «triennale»; 5) al comma 7, le parole: «il mese di giugno dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno»; 6) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si applica l', comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; s) all'articolo 1503: 1) al comma 2: 1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) fino a quattro mesi per ogni anno di servizio per i volontari in ferma prefissata iniziale»; 1.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) fino a dodici mesi per i volontari in ferma prefissata triennale»; 1.3) la lettera d) è abrogata; 1.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) fino a quindici giorni per ciascun mese di prolungamento del servizio, non cumulabili con gli eventuali residui dei mesi precedenti, per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma»; 2) al comma 6, lettera b): 2.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»; 2.2) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) ai volontari in ferma prefissata triennale lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo di cui all'articolo 1791, comma 3, sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono più dovuti»; t) all'articolo 1504: 1) al comma 1, la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»; 2) il comma 3 è abrogato. 2. All', comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole: «in ferma prefissata di un anno» sono inserite le seguenti: «e dei volontari in ferma prefissata iniziale».
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