Art. 46 · Divulgazione di informazioni
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Art. 46

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Divulgazione di informazioni

In vigore dal 12 ago 2022
Divulgazione di informazioni Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per una parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
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