Accordo
Art. 42
42 / 51Comitato misto
In vigore dal 12 ago 2022
Comitato misto
1. È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto è copresieduto dai rappresentanti delle parti.
2. Il comitato misto:
a) coordina il partenariato globale basato sul presente accordo;
b) chiede, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi o intese tra le parti e scambia opinioni sulle questioni di comune interesse;
c) decide in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elencati nel presente accordo, purchè siano coerenti con gli obiettivi dello stesso;
d) garantisce il buon funzionamento e l'attuazione efficace del presente accordo;
e) si adopera per risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione o dall'attuazione del presente accordo;
f) è una sede in cui spiegare tutte le eventuali modifiche di politiche, programmi o competenze pertinenti per il presente accordo;
g) formula raccomandazioni e adotta decisioni, se del caso, e agevola aspetti specifici della cooperazione basata sul presente accordo.
3. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso.
4. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, a turno a Tokyo e a Bruxelles. Esso si riunisce anche su richiesta di una delle parti.
5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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