Accordo
Art. 41
41 / 51Cultura
In vigore dal 12 ago 2022
Cultura
1. Le parti si adoperano per rafforzare lo scambio di persone che svolgono attività relative alla cultura e di opere d'arte e per attuare, ove opportuno, iniziative congiunte in diversi ambiti culturali, comprese le opere audiovisive come i film.
2. Le parti incoraggiano il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società civili e istituzioni negli ambiti culturali per rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche.
3. Le parti si sforzano di collaborare sulle questioni di reciproco interesse nei pertinenti consessi internazionali, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, al fine di perseguire obiettivi comuni e di promuovere la diversità culturale e la tutela del patrimonio culturale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-08-05;116#art-a-41