Art. 40 · Istruzione, giovani e sport
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Art. 40

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Istruzione, giovani e sport

In vigore dal 12 ago 2022
Istruzione, giovani e sport 1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche in materia di istruzione, giovani e sport. 2. Ove opportuno, le parti incoraggiano le attività di cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport, quali programmi congiunti e scambi di persone, di conoscenze e di esperienze.
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