Accordo
Art. 40
40 / 51Istruzione, giovani e sport
In vigore dal 12 ago 2022
Istruzione, giovani e sport
1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche in materia di istruzione, giovani e sport.
2. Ove opportuno, le parti incoraggiano le attività di cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport, quali programmi congiunti e scambi di persone, di conoscenze e di esperienze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2022-08-05;116#art-a-40