Art. 34 · Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
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Art. 34

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Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In vigore dal 12 ago 2022
Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo Le parti intensificano la cooperazione, anche attraverso scambi di informazioni, nell'impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle norme universalmente riconosciute nell'ambito degli organismi internazionali pertinenti, come il gruppo di azione finanziaria internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116#art-a-34