Accordo
Art. 32
32 / 51Cooperazione giudiziaria
In vigore dal 12 ago 2022
Cooperazione giudiziaria
1. Le parti intensificano la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, soprattutto per quanto riguarda la promozione e l'efficacia delle convenzioni sulla cooperazione giudiziaria in materia civile.
2. Le parti intensificano la cooperazione giudiziaria in materia penale in base all'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009 e a Tokyo il 15 dicembre 2009, e alle sue eventuali modifiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2022-08-05;116#art-a-32