Art. 29 · Affari marittimi
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Art. 29

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Affari marittimi

In vigore dal 12 ago 2022
Affari marittimi In conformità delle norme di diritto internazionale figuranti nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («UNCLOS»), le parti promuovono il dialogo sugli affari marittimi, ne migliorano la comprensione reciproca e collaborano per promuovere: a) lo Stato di diritto in questo ambito, comprese le libertà di navigazione e di sorvolo e le altre libertà dell'alto mare di cui all'articolo 87 dell'UNCLOS; b) la conservazione a lungo termine, la gestione sostenibile e una migliore conoscenza degli ecosistemi e delle risorse non biologiche dei mari e degli oceani in conformità del diritto internazionale applicabile.
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