Accordo
Art. 23
23 / 51Ambiente
In vigore dal 12 ago 2022
Ambiente
1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni, di informazioni delle migliori pratiche, sulle politiche e normative ambientali e rafforzano la cooperazione in settori quali:
a) l'uso efficiente delle risorse;
b) la biodiversità;
c) il consumo e la produzione sostenibili;
d) le tecnologie, i beni e i servizi che promuovono la tutela dell'ambiente;
e) la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, compreso, ove opportuno, il disboscamento illegale;
f) gli altri settori concordati durante il dialogo politico pertinente.
2. Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione nell'ambito degli accordi e degli strumenti internazionali pertinenti eventualmente applicabili alle parti e nei consessi internazionali.
Storico versioni
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