Art. 16 · Spazio extra-atmosferico
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Art. 16

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Spazio extra-atmosferico

In vigore dal 12 ago 2022
Spazio extra-atmosferico 1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche e attività nel settore spaziale. 2. Le parti si sforzano di collaborare ove opportuno, anche attraverso un dialogo regolare, ai fini dell'esplorazione e degli usi pacifico dello spazio extra-atmosferico. La cooperazione comprende la compatibilità reciproca dei loro sistemi di navigazione satellitare, l'osservazione e il monitoraggio della terra, i cambiamenti climatici, le scienze e le tecnologie spaziali, gli aspetti relativi alla sicurezza delle attività spaziali e altri ambiti di reciproco interesse.
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