Art. 15 · Trasporti
Accordo

Art. 15

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Trasporti

In vigore dal 12 ago 2022
Trasporti 1. Le parti perseguono la cooperazione intensificando gli scambi di informazioni e il dialogo sulle politiche e sulle prassi nel settore dei trasporti e in altri ambiti di reciproco interesse in relazione a tutti i modi di trasporto e coordinano, ove opportuno, le loro posizioni nei consessi internazionali che si occupano di trasporti. 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda i seguenti settori: a) aviazione (sicurezza aerea, gestione del traffico aereo, altre normative pertinenti ecc.) al fine di agevolare relazioni più ampie e reciprocamente vantaggiose in materia di trasporto aereo, anche perseguendo, ove opportuno, la cooperazione tecnica e normativa e altri accordi basati sul consenso e sull'interesse reciproco; b) trasporto marittimo; e c) trasporto ferroviario.
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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116#art-a-15