Art. 12 · Gestione delle catastrofi e azione umanitaria
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Art. 12

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Gestione delle catastrofi e azione umanitaria

In vigore dal 12 ago 2022
Gestione delle catastrofi e azione umanitaria 1. Le parti intensificano la cooperazione e, ove opportuno, promuovono il coordinamento a livello bilaterale, regionale e internazionale in materia di prevenzione, mitigazione, preparazione, risposta e ripresa post-catastrofe per ridurre i rischi di catastrofi e aumentare la resilienza in questo campo. 2. Le parti si sforzano di collaborare nell'ambito delle azioni umanitarie, comprese le operazioni di soccorso nei casi di emergenza, per fornire una risposta efficace e coordinata.
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