Art. 15 · LEGGE 15 luglio 2022, n. 99

Art. 15

LEGGE 15 luglio 2022, n. 99

In vigore dal 27 lug 2022
Province autonome 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
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