Art. 15
LEGGE 15 luglio 2022, n. 99
In vigore dal 27 lug 2022
Province autonome
1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Storico versioni
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