Art. 12 · LEGGE 15 luglio 2022, n. 106

Art. 12

LEGGE 15 luglio 2022, n. 106

In vigore dal 18 ago 2022
Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo 1. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all' della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere. 2. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all' della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 luglio 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Franceschini, Ministro della cultura Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Cartabia Note all': - Per il testo dell' della legge 30 aprile 1985, n. 163 si veda nelle note all'art. 5.
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