Art. 11 · Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali

Art. 11

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Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali

In vigore dal 18 ago 2022
Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali 1. Al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Si applicano le linee guida di cui all'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all', comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
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