Art. 17 · Previdenza sociale
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Art. 17

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Previdenza sociale

In vigore dal 16 giu 2022
Previdenza sociale 1. Il Centro si assicura che i membri del personale siano coperti da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati della Repubblica Italiana o di qualsiasi altro Stato che forniscano copertura sul territorio italiano e le cui regole devono essere rese note alle autorità competenti. L'assicurazione sanitaria coprirà anche i componenti del nucleo familiare del membro del personale, identificati ai sensi della normativa pertinente. 2. I membri del personale saranno esenti da tutti i contributi obbligatori agli enti di previdenza sociale italiani. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilità di contribuire, su base volontaria, al sistema di previdenza sociale italiano e di conseguenza di beneficiarne. 3. È possibile stipulare accordi complementari per permettere ai membri del personale di beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano. 4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai familiari, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e abbiano diritto a ricevere le indennità della previdenza sociale dalla Repubblica Italiana.
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