Accordo
Art. 14
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In vigore dal 16 giu 2022
Esperti
1. Agli esperti sarà concessa l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dal Centro.
2. Nello svolgimento delle missioni per conto del Direttore, gli esperti godono delle immunità, dei privilegi e delle agevolazioni contenuti all'interno dell'Articolo VI della Convenzione Generale.
Storico versioni
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