Art. 12 · Funzionari del Centro
Accordo

Art. 12

12 / 21

Funzionari del Centro

In vigore dal 16 giu 2022
Funzionari del Centro 1. I funzionari godono, all'interno e nei confronti della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi, immunità e agevolazioni: a. immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti comprese); tale immunità di giurisdizione continuerà ad essere accordata anche qualora le persone interessate non fossero più impegnate nell'esercizio di tali funzioni; b. esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'ICGEB; c. esenzione per i funzionari che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti della Repubblica Italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito diversa da quella prevista al paragrafo (b.) derivante da fonti al di fuori dell'Italia; d. esenzione da qualsiasi obbligo di servizio militare o da qualsiasi altro servizio obbligatorio in Italia; e. esenzione per se stessi, per i propri familiari e per il proprio personale domestico dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri; f. esenzione per se stessi nei casi di lavoro ufficiale da qualsiasi restrizione alla circolazione e ai viaggi all'interno dell'Italia; g. il diritto di importare per il proprio uso personale, in regime di esenzione da dazi e imposte (compresa l'Imposta sul Valore Aggiunto, IVA), e ogni altro prelievo, divieto o restrizione alle importazioni in occasione della loro prima assunzione di incarico presso il Centro, il mobilio e gli effetti personali, inclusa una autovettura, spediti in uno o più spedizioni separate entro un ragionevole periodo di tempo e in ogni caso, entro 18 mesi dalla loro entrata in servizio presso il Centro; h. il diritto, al termine delle loro funzioni in Italia, di esportare il proprio mobilio e i propri effetti personali, inclusi gli autoveicoli, senza imposte e dazi. 2. I funzionari di nazionalità italiana o con residenza permanente in Italia godranno solo dei privilegi e delle immunità indicati nella Sezione 18 della Convenzione Generale, compresi quelli relativi alle imposte sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'ICGEB. 3. In conformità alle disposizioni della Sezione 17 della Convenzione Generale, il Centro informa le autorità competenti in merito ai nomi dei funzionari assegnati al Centro. 4. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nel presente articolo, il Direttore gode per se stesso e per i suoi familiari, dei privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni concessi agli Ambasciatori che sono capì di missione ma che non sono cittadini italiani o non hanno residenza permanente in Italia. 5. A tutti i funzionari dell'ICGEB sarà fornita una carta di identità speciale che certifica il fatto che sono funzionari dell'ICGEB che godono dei privilegi e delle immunità specificati nel presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2022-05-19;66#art-a-12