Art. 4 · LEGGE 17 maggio 2022, n. 60

Art. 4

LEGGE 17 maggio 2022, n. 60

In vigore dal 17 dic 2024
Promozione dell'economia circolare 1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
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