Art. 10 · LEGGE 17 maggio 2022, n. 60

Art. 10

LEGGE 17 maggio 2022, n. 60

In vigore dal 25 giu 2022
Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare». Note all': - Si riporta il testo dell'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell' della legge 8 luglio 2003, n. 172»: «Art. 52 (Giornata del mare e cultura marina). - (omissis). 3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare. (omissis).».
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