Art. 6 · Autorità Centrali
Trattato cooperazione giudiziaria

Art. 6

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Autorità Centrali

In vigore dal 10 mag 2022
Autorità Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere trasmesse dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti, le quali comunicheranno direttamente tra loro. 2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale dell'Uruguay è il Ministerio de Educacion y Cultura - Autoridad Central de Cooperacion Juridica Internacional; 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata. 4. Ciascuna Autorità Centrale comunica con l'altra nella sua lingua.
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