Art. 16 · Comparizione mediante Videoconferenza
Trattato cooperazione giudiziaria

Art. 16

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Comparizione mediante Videoconferenza

In vigore dal 10 mag 2022
Comparizione mediante Videoconferenza 1. Se una persona che si trova nel territorio dello Stato Richiesto deve rendere dichiarazioni in qualità di testimone, vittima o perito, le Autorità competenti dello Stato Richiedente possono chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni del presente articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio. 2. La comparizione tramite videoconferenza può essere altresì richiesta dalla persona da escutere, in sostituzione della sua comparizione nello Stato Richiedente prevista nell'. In tal caso, l'Autorità Competente dello Stato Richiesto comunica la richiesta all'Autorità Competente dello Stato Richiedente, attenendosi a quanto questa decida rispetto alla citazione. 3. La comparizione tramite videoconferenza può essere altresì richiesta, come unico mezzo, per l'interrogatorio della persona indagata o imputata in un procedimento penale, se questa vi acconsente e ciò non contrasta con la legislazione interna di ciascuno Stato. In questo caso, la persona indagata o imputata deve sempre poter contare sull'assistenza difensiva di un avvocato abilitato nello Stato Richiedente, fatta salva la possibilità di contare sull'analoga assistenza di un avvocato abilitato nello Stato Richiesto. Al difensore designato deve essere permesso di essere presente sia dinanzi all'Autorità Competente dello Stato Richiesto che di quella dello Stato Richiedente, consentendogli, in quest'ultimo caso, di comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito. 4. Quando la persona della quale si devono assumere le dichiarazioni sia detenuta nel territorio dello Stato Richiesto, la modalità di comparizione tramite videoconferenza sarà la regola, fatto salvo quanto stabilito nell'. 5. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione tramite videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. 6. Le richieste di comparizione tramite videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell', i motivi per i quali è impossibile o inopportuno che la persona che deve rendere le dichiarazioni si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità Competente e dei soggetti che riceveranno le dichiarazioni. 7. L'Autorità Competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione e applica i mezzi coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di un'analoga citazione a comparire disposta dalle autorità dello stesso Stato. 8. La persona citata a comparire ha la facoltà di rifiutarsi di rendere dichiarazioni quando la legislazione interna dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consenta, attenendosi a quanto decida l'Autorità Competente dello Stato di cui si invoca la legge. 9. Le Autorità Competenti di entrambi gli Stati si accordano rispetto alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario. 10. Per lo svolgimento della comparizione tramite videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni: (a) le Autorità Competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria. L'Autorità Competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa e assicura che l'attività sia svolta in conformità ai principi della propria legislazione. Quando l'Autorità Competente dello Stato Richiesto ritenga, nel corso dello svolgimento dell'udienza, che non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi; (b) lo Stato Richiesto assicura la presenza di un interprete della lingua dello Stato Richiedente e, se necessario, con la eventuale collaborazione dello Stato Richiedente, di un interprete della lingua del dichiarante; (c) l'Autorità Competente dello Stato Richiesto redige un verbale che contiene l'indicazione della data e del luogo della comparizione, l'indicazione di sè stessa come Autorità Competente, l'indicazione della richiesta di assistenza nel cui ambito si effettua la videoconferenza, l'identità della persona che ha reso le dichiarazioni, le generalità e la qualità nella quale altre persone hanno partecipato all'attività, nonché le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. (d) L'Autorità Competente dello Stato Richiedente redige, in conformità alla propria legislazione, un verbale, che al termine dell'udienza è letto e tradotto nella lingua dello Stato Richiesto; lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la documentazione delle dichiarazioni al fine di assicurare la relativa conformità, della qual cosa si dà debitamente atto; (e) le copie dei verbali di cui alle lettere (c) e (d) sono trasmesse nel più breve tempo possibile attraverso le Autorità Centrali. 11. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle previste in precedenza, ivi compresa l'effettuazione di riconoscimento di persone e cose, nonché di confronti.
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