Trattato cooperazione giudiziaria
Art. 15
37 / 52Protezione di Vittime, Testimoni e altri Partecipanti al Procedimento Penale
In vigore dal 10 mag 2022
Protezione di Vittime, Testimoni e altri Partecipanti al Procedimento Penale
In caso sia necessario al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della Giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nella propria legislazione interna per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.
Storico versioni
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