Art. 14 · Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute nell'ambito di un Procedimento Penale
Trattato cooperazione giudiziaria

Art. 14

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Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute nell'ambito di un Procedimento Penale

In vigore dal 10 mag 2022
Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute nell'ambito di un Procedimento Penale 1. Quando, ai sensi del paragrafo 5 dell', non è possibile effettuare la comparizione tramite videoconferenza, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nell'ambito di un procedimento penale nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi a un'Autorità Competente dello Stato Richiedente affinché renda dichiarazioni in qualità di testimone, vittima o perito o svolga altra attività processuale, sempre che la persona vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento e alle sue condizioni. 2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere effettuato a condizione che: (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato Richiesto nei quali debba partecipare tale persona; (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione. 3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta o che verrà inflitta nello Stato Richiesto. 4. Quando per la realizzazione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona attraverso il territorio di uno Stato terzo, lo Stato Richiedente si farà carico di acquisire le corrispondenti autorizzazioni di transito dello Stato terzo, ivi compresi i casi di scalo non previsto, e di informare lo Stato Richiesto dell'esito, trasmettendo la documentazione del caso. 5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita alla scadenza del termine specificamente convenuto da entrambi gli Stati. 6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente articolo è rilasciato il lasciapassare previsto nella lettera (i) del paragrafo 2 dell', quando sia applicabile, con le garanzie di cui all'. 7. Quando vi siano fondati motivi, lo Stato Richiesto può rifiutare il trasferimento temporaneo.
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