Art. 13 · Garanzie e Principio di Specialità
Trattato cooperazione giudiziaria

Art. 13

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Garanzie e Principio di Specialità

In vigore dal 10 mag 2022
Garanzie e Principio di Specialità 1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi dell': (a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata nè sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi prima della sua entrata nel territorio di detto Stato; (b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni nè a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata: (a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore; (b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno. 3. La persona che non compare a una citazione presentata in conformità alle disposizioni del presente Trattato, o che si rifiuta di rendere dichiarazioni, ovvero di partecipare ad altri atti processuali in conformità agli , non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo, nè è passibile di alcun altro tipo di sanzione. 4. Le persone ascoltate in conformità agli sono comunque responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale, ovvero per l'oltraggio o altro comportamento penalmente rilevante eventualmente commesso nel corso della comparizione.
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