Art. 1 · Ambito di applicazione
Trattato cooperazione giudiziaria

Art. 1

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Ambito di applicazione

In vigore dal 10 mag 2022
TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate «Parti Contraenti», desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del rispetto reciproco, della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo interesse, considerando che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca norme sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue: Ambito di applicazione Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione giudiziaria in materia penale, a condizione che l'indagato o l'imputato nel caso rispetto al quale si richiede la cooperazione, quando identificato, sia penalmente imputabile nello Stato Richiesto.
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