Trattato cooperazione giudiziaria
Art. 1
23 / 52Ambito di applicazione
In vigore dal 10 mag 2022
TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY
La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate «Parti Contraenti»,
desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del rispetto reciproco, della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo interesse, considerando che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca norme sulla cooperazione giudiziaria in materia penale,
hanno convenuto quanto segue:
Ambito di applicazione
Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione giudiziaria in materia penale, a condizione che l'indagato o l'imputato nel caso rispetto al quale si richiede la cooperazione, quando identificato, sia penalmente imputabile nello Stato Richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-04-20;45#art-tcg-1