Art. 20 · LEGGE 9 marzo 2022, n. 23

Art. 20

LEGGE 9 marzo 2022, n. 23

In vigore dal 7 apr 2022
Abrogazioni 1. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati. 2. Il comma 87 dell' della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Note all': - Per i riferimenti alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda nelle note all'. - La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
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