Art. 16 · LEGGE 9 marzo 2022, n. 23

Art. 16

LEGGE 9 marzo 2022, n. 23

In vigore dal 7 apr 2022
Intese di filiera per i prodotti biologici 1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all' del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. 2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonchè le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi: a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonchè i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica; b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione; c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità; d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali; e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica; f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici; g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione. 3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali. 4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. 6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti. 7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Note all': - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'. - Per i riferimenti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si veda nelle note all' - Per i riferimenti all' del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, si veda nelle note all'.
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