Art. 12
LEGGE 9 marzo 2022, n. 23
In vigore dal 7 apr 2022
Formazione professionale
1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.
Note all':
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'.
Storico versioni
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