Accordo
Art. 20
20 / 25Consultazioni ed emendamenti
In vigore dal 9 feb 2022
- CONSULTAZIONI ED EMENDAMENTI
1. Ciascuna Parte Contraente o le Autorità Aeronautiche di questa possono, in qualsiasi momento, richiedere consultazioni con l'altra Parte Contraente o con le Autorità Aeronautiche di questa.
2. La consultazione richiesta da una Parte Contraente o dalle Autorità Aeronautiche di questa ha inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Il presente Accordo può essere modificato con il reciproco consenso delle Parti Contraenti. Le modifiche apportate al presente Accordo entrano in vigore alla data dell'ultima delle notifiche scritte intercorse tra le Parti Contraenti a mezzo canali diplomatici, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure legali finalizzate all'entrata in vigore delle stesse.
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo del presente Articolo, modifiche alla tabella delle rotte (Annesso I) e agli accordi di cooperazione (Annesso II) allegati al presente Accordo possono essere concordate in forma scritta tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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