Art. 28 · Adesione alla Convenzione
Allegato

Art. 28

27 / 31

Adesione alla Convenzione

In vigore dal 8 feb 2022
- Adesione alla Convenzione 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, dopo aver consultato tutti gli Stati contraenti e aver ottenuto il loro consenso unanime, invitare anche gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderirvi con una decisione adottata dalla maggioranza prevista dall', lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto a partecipare al Comitato dei Ministri. 2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2022-01-21;6#art-a-28