Art. 22 · COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Accordo

Art. 22

22 / 25

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In vigore dal 20 feb 2022
- COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualora tra le Parti Contraenti insorgano controversie relative all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti tenteranno in primo luogo di comporre tali controversie tramite negoziato. Qualora le Parti Contraenti non riescano a comporre dette controversie tramite negoziato, esse saranno risolte tramite canali diplomatici secondo le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2022-01-21;12#art-a-22