Sez. I
Art. 1 (commi 901-1000)
10 / 32Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
In vigore dal 1 gen 2027
901. All'Istituto comprensivo « Pietro Paolo Mennea » di Barletta è riconosciuto un contributo di euro 600.000 per l'anno 2022 al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'adozione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi del plesso scolastico, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.
902. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario nonché le attività educative della Fondazione « Istituto Filippo Cremonesi », è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività che svolge all'interno della comunità in cui opera.
903. Al fine di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli, risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato di particolare interesse storico da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in data 29 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione privata senza fini di lucro « Franco Zeffirelli ONLUS », istituita nel 2015.
904. In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia cristiana è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2022 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltrechè della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali.
905. Al fine di sostenere i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro in Colle nel comune di Caldiero in provincia di Verona che presenta l'interesse culturale di cui agli , comma 1, e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 350.000 euro in favore della parrocchia di Caldiero.
906. Al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale n. 24 al chilometro 35+500, in località Valle Brembilla, è assegnato alla provincia di Bergamo un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2023.
907. Allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Capitale italiana della cultura, è autorizzata la spesa per l'anno 2022 di 0,5 milioni di euro, destinata alle città di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Al fine di sostenere e valorizzare l'attività culturale gravemente penalizzata dal COVID-19 è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 300.000 a favore della Fondazione la Versiliana di Pietrasanta.
908. Al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del Treno della memoria attraverso un itinerario che raggiunga almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e che simboleggi l'Unità nazionale.
909. Al fine di proseguire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pertini e annesse aule della Scuola media « Giacomo Leopardi », è autorizzata la spesa in favore del comune di Trofarello di l milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
910. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi, località San Fedele, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
911. Per la riqualificazione, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, del compendio del Monte San Primo del comune di Bellagio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
912. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 225 è inserito il seguente:
« 225-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 si applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta non può eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzato in quindici quote annuali di pari importo ».
913. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.
914. All'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la cifra: « 40.000,00 » è sostituita dalla seguente: « 75.000,00 »;
b) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00 »;
d) al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni »;
e) al comma 5, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale ».
915. I risparmiatori che, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla possono accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la domanda di indennizzo sia completata o finalizzata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza, entro il 1° maggio 2022.
916. Ferma restando l'ordinaria attività istruttoria e decisoria della Commissione tecnica, di cui all'articolo 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'eventuale ammissione all'indennizzo delle domande di cui al comma 915 è disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis del predetto articolo 1 e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.
917. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa del CONI e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato internazionale olimpico, nel limite della dotazione organica del CONI stabilita a legislazione vigente, sono ceduti al CONI i seguenti contratti di lavoro:
a) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A., già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;
b) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;
c) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. indicato dalla società stessa d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021.
918. Sono parimenti trasferiti i corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione dei contratti di cui al comma 917 è comunque subordinata all'assenso del personale interessato, da manifestare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
919. Il personale di cui al comma 917, lettere a), b) e c), mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e i trattamenti economici individuali in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore, regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente. I costi del personale sono interamente riconosciuti dal CONI.
920. Il CONI è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unità di personale dirigente e non dirigente sino al completamento della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, per i posti vacanti all'esito della cessione dei contratti di cui al comma 917. La cessazione del rapporto di lavoro del personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di procedere a reclutamenti di corrispondente personale in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assunto ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali, sezione enti pubblici non economici.
921. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, con conseguente caducazione delle connesse procedure, ove avviate.
922. Dalle disposizioni di cui ai commi da 917 a 921 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
923. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
925. Al fine di migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di garantire la professionalità e la competenza del personale nonché il mantenimento delle capacità operative e gestionali e di salvaguardare l'indipendenza e imparzialità dell'Autorità medesima, è istituito un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
926. All', comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il presente comma si applica, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all', comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all', comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del limite del 90 per cento del budget deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, il riconoscimento dell'eventuale ristoro alle predette strutture è regolato nell'ambito dell'accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, a seguito di apposita conferenza di servizi di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022 ».
927. Il presente comma nonché i commi da 928 a 944 recano i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell' del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
928. Le disposizioni di cui al comma 927 si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorchè non correlate al lavoro.
929. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
930. La disposizione di cui al comma 927 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
931. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.
932. Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
933. Ai fini dei commi da 927 a 944:
a) per « libero professionista » s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;
b) per « infortunio » s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
c) per « grave malattia » s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;
d) per « cura domiciliare » s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
e) per « intervento chirurgico » s'intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.
934. La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.
935. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944.
936. Alle ipotesi previste dai commi da 932 a 937 è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
937-bis. Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
938. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari di cui ai commi da 929 a 932 si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purchè esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
939. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.
940. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.
941. Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni dei commi da 927 a 944, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
942. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi dei commi da 927 a 944. All'attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
943. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi dei commi da 927 a 944 sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione delle disposizioni dei commi da 927 a 942 è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
944. Le sanzioni di cui al comma 943 si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.
945. Allo scopo di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, è istituita la Fondazione « Biotecnopolo di Siena », di seguito denominata « Fondazione », con sede a Siena, che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la Fondazione svolge altresì le funzioni di hub antipandemico, avvalendosi anche di centri spoke e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello onehealth. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti. Per le finalità di cui al presente comma, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.
946. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
947. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono concorrere al sostegno economico e finanziario del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione medesima.
948. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 946 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. La Fondazione può avvalersi, altresì, di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni stipulate con i suddetti enti. Alla Fondazione possono essere concessi in uso a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministero della cultura, nel rispetto della normativa vigente.
949. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le iniziative promosse dalla Fondazione possono altresì essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, autorizzate per l'intervento « Ecosistemi innovativi della salute », nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021, nel limite di 340 milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di hub antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l'intervento « Ecosistemi innovativi della salute », restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella citata scheda progetto.
950. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
951. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale nonché alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato « Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico », cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 42. Il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
952. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e della prodromicità all'avvio dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo Lotto funzionale « San Gerolamo », nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e urgenza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo ex SS639 è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
953. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: « Aosta, » sono inserite le seguenti: « Trieste, Ancona, ».
954. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La regione Friuli Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.
955. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.
956. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
957. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « cinque anni » sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni ».
958. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
« 9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021 ».
959. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « a prorogare » sono inserite le seguenti: « o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi riguardanti »;
b) al primo periodo, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2022 »;
c) al terzo periodo, le parole: « pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022 ».
960. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-septies è sostituito dal seguente:
« 5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, nè può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, nè ai fini giuridici nè a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione ».
961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento.
961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:
a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge;
b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge;
c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola: '185' sono aggiunte le seguenti: '(190 a decorrere dal 31 dicembre 2025)';
d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato, ai sensi dell', comma 1, lettera ii), numero 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico pluriennale contenuto nel decreto da adottare ai sensi del primo periodo della presente lettera è riportato, altresì, il complesso delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c).
961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 1, la parola: "4.204" è sostituita dalla seguente: '4.537';
2) al comma 4, la parola: "60.617" è sostituita dalla seguente: '60.653';
b) all'articolo 666, comma 3, la parola: "ventinovesimo" è sostituita dalla seguente: "ventiseiesimo";
c) l'articolo 823 è sostituito dal seguente:
"Art. 823 (Organici dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata: 11;
b) generali di divisione: 29;
c) generali di brigata: 96;
d) colonnelli: 538";
d) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del quadro I della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente legge;
e) dopo lo specchio B del quadro I della tabella 4 è inserito lo specchio B-bis del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge;
f) lo specchio C del quadro I della tabella 4 è sostituito dallo specchio C del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 14 annesso alla presente legge;
g) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo specchio A del quadro II della tabella 4 è inserito lo specchio A-bis del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso alla presente legge;
h) lo specchio B del quadro II della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 16 annesso alla presente legge;
i) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del quadro III della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 17 annesso alla presente legge;
l) lo specchio C del quadro III della tabella 4 è sostituito dallo specchio C del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 18 annesso alla presente legge;
m) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono sostituiti dai seguenti:
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio B).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio C)";
n) al comma 1 dell'articolo 828:
1) al primo periodo, la parola: 'duecentosettantaquattrò è sostituita dalla seguente: "trecentonovantanove";
2) alla lettera g), la parola: "139" è sostituita dalla seguente: "244";
3) alla lettera i), la parola: "sessantaquattro" è sostituita dalla seguente: "ottantaquattro";
o) dopo l'articolo 828 è inserito il seguente:
"Art. 828-bis (Contingente per la tutela agroalimentare). - 1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 50 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:
a) generali di brigata: 0;
b) colonnelli: 0;
c) tenenti colonnelli: 0;
d) maggiori: 0;
e) capitani: 0;
f) ufficiali inferiori: 0;
g) ispettori: 34;
h) sovrintendenti: 0;
i) appuntati e carabinieri: 16".
961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Guardia di finanza:
a) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1a di cui all'allegato 19 annesso alla presente legge;
b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge;
c) all'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, la parola: "2027" è sostituita dalla seguente: "2029";
2) al terzo periodo, la parola: "2027" è sostituita dalla seguente: "2023";
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità ";
d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 5, "Specialità Amministrazione", il numero: "5" è sostituito dal seguente: "6";
2) alla colonna "Organico", il numero: "258" è sostituito dal seguente: "297";
e) all' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.605 unità."
961-quinquies. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla presente legge.
961-sexies. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonché di presidio e controllo delle frontiere, connessi, tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, oltrechè per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
961-septies. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:
a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95 unità, di cui 65 unità nei ruoli iniziali del personale che espleta funzioni specialistiche e 30 unità nei ruoli iniziali dei direttivi che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di:
1) 9 unità per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;
2) 8 unità per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;
3) 28 unità per l'anno 2024, di cui 13 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
4) 4 unità per l'anno 2025, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
5) 13 unità per l'anno 2026, di cui 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
6) 7 unità per l'anno 2029 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
7) 6 unità per l'anno 2031, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
8) 20 unità per l'anno 2032, di cui 15 unità nel ruolo iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità;
c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di complessive 15 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.
962. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 1 milione di euro per l'anno 2028, 2 milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
963. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti « cammini » religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.
964. All' del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
« 4-quinquies. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economicofinanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di regolazione dei trasporti, può prevedere che all'equilibrio economico-finanziario della concessione concorrano, in alternativa al contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purchè quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.
4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies:
a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:
1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;
2) è solidalmente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;
3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimento definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;
b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizioni le risorse finanziarie;
c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ».
965. Al comma 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
« f-bis) installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore ».
966. All'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro.
967. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una « banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie », volta a garantire un'immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.
968. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza « per strada » delle donne e di prevenire comportamenti violenti o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.
969. Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022. L'indennità di cui al primo periodo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa.
L'indennità di cui al presente comma è erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al primo periodo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
970. All' del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di Governo nomina uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell', comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all', comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge ».
971. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale », con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento suddetto.
972. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
973. Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a titolo di contributo nell'anno 2022 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE.
974. II Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
975. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto affari internazionali di Roma, volto a conseguire il potenziamento delle attività di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di difesa comune nell'ambito dell'Unione europea.
976. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, istituito nella città di Venezia con legge regionale della regione Veneto 27 febbraio 2008, n. 1, è autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022.
977. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56.
978. Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione delle disposizioni di cui all' del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022, rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisce le modalità di attuazione delle medesime disposizioni.
979. Le procedure di cui all' del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, sono coordinate ai termini di cui al comma 978.
980. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (Mustela viso o Neovison vison), di volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), di cani procione (Nyctereutes procyonoides), di cincillà (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.
981. In deroga al divieto di cui al comma 980, gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione secondo le indicazioni dell'ordinanza del Ministero della salute 21 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, e successive o ulteriori procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.
982. È istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.
983. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo.
984. Il decreto di cui al comma 983 regola altresì l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.
985. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo le parole: « 40 per cento » sono aggiunte le seguenti: « e, per il solo anno 2022, del 50 per cento »;
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
« 3-quater. Limitatamente all'anno 2022, alla birra realizzata nei birrifici di cui all', comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:
a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri ».
986.L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.
987. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019.
988. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorchè, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
989. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, quale incremento dell'indennità di cui all', comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
990. È riconosciuto al comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro, finalizzato alla manutenzione di impianti sportivi e terapeutici.
991. Per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nel sito di Cividale del Friuli iscritto nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022.
992. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
993. La comunicazione di cui al comma 992 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
994. Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
995. Le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.
996. All' del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « cinquantaquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « settantotto mesi »;
b) al comma 7, le parole: «, 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «, 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per 1'anno 2021 e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».
997. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivante dall'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all', comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo , nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell' della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell' della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i cinquantaquattro mesi dalla data di istituzione. L'attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.
998. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell' del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell' della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, di euro 2.664.300 per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma 997 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
999. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1333, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volti al trasferimento della Scuola politecnica - Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di GenovaErzelli (Great Campus), è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
1000. In relazione alla specificità prevista dall' della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
+---------------------------+-------------------+
| |(importi in euro) |
+---------------------------+-------------------+
|POLIZIA DI STATO | 1.470.350|
+---------------------------+-------------------+
|POLIZIA PENITENZIARIA | 677.600|
+---------------------------+-------------------+
|ARMA DEI CARABINIERI | 1.781.475|
+---------------------------+-------------------+
|GUARDIA DI FINANZA | 910.250|
+---------------------------+-------------------+
|ESERCITO | 2.465.850|
+---------------------------+-------------------+
|AERONAUTICA | 1.008.500|
+---------------------------+-------------------+
|MARINA | 721.300|
+---------------------------+-------------------+
|CAPITANERIE DI PORTO | 266.475|
+---------------------------+-------------------+
|CORPO NAZIONALE VVF | 919.000|
+---------------------------+-------------------+
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