Capo I
Art. 5
5 / 48Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295
In vigore dal 1 feb 2022
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale»;
b) all', comma 5, alinea, dopo le parole: «previa verifica,» sono inserite le seguenti: «in caso di dubbio motivato,»;
c) all':
1) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata»;
2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all' possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale»;
3) al comma 4, le parole da: «alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano»;
d) all', comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il prestatore che ai sensi dell' si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a informare in anticipo l'autorità di cui all' con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale»;
e) all', il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La verifica preventiva è ammessa unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è necessario a tale fine»;
f) all', comma 1, dopo le parole: «sono richieste e assicurate» sono inserite le seguenti: «, in caso di dubbio motivato,»;
g) all', il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro»;
h) all', comma 1, dopo le parole: «di veterinario,» sono inserite le seguenti: «di ostetrica e»;
i) all':
1) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti:»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
l) all', il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al modello adottato con decreto del Ministro della salute».
Storico versioni
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