Capo VIII
Art. 44
44 / 48Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027.
In vigore dal 1 mar 2022
1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 nonché di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero l'indizione di appositi concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all', comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-12-23;238#art-44