Capo II
Art. 19
19 / 48Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033.
In vigore dal 1 feb 2022
1. All'articolo 615-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna» sono sostituite dalle seguenti: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»;
b) al secondo comma, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «ai numeri 1) e 2) del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici».
2. All'articolo 615-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «si procura» sono sostituite dalle seguenti: «abusivamente si procura, detiene,» e le parole: «mette a disposizione di altri» sono sostituite dalle seguenti: «mette in altro modo a disposizione di altri o installa»;
b) alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita dalle seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva».
3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;
b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».
4. All'articolo 617-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche».
5. All'articolo 617-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;
b) al quarto comma, alinea, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».
6. All'articolo 617-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «installa apparecchiature atte» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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