Capo II
Art. 14
14 / 48Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17.
In vigore dal 1 feb 2022
1. All', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «il richiedente è stato riconosciuto rifugiato» sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria»;
b) dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e» sono inserite le seguenti: «lo stesso».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-12-23;238#art-14