Art. 8 · LEGGE 8 novembre 2021, n. 163

Art. 8

LEGGE 8 novembre 2021, n. 163

In vigore dal 4 dic 2021
Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Messa, Ministro dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2021-11-08;163#art-8