Art. 8
LEGGE 8 novembre 2021, n. 163
In vigore dal 4 dic 2021
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Messa, Ministro dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Storico versioni
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