Convenzione
Art. 6
6 / 24Proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori
In vigore dal 26 nov 2021
- Proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori
1 Nel caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 5% e la partecipazione maggioritaria non può superare l'80% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica. Qualora la partecipazione minoritaria fosse inferiore al 20% o qualora la coproduzione sia soltanto finanziaria, la Parte interessata può applicare disposizioni tendenti a ridurre o a impedire l'accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione.
2 Qualora la presente Convenzione fungesse da accordo bilaterale tra due Parti alle condizioni previste dall' paragrafo 4, la partecipazione minoritaria non potrà essere inferiore al 10%, mentre la partecipazione maggioritaria non dovrà superare il 90% del costo totale della produzione dell'opera cinematografica. Qualora la partecipazione minoritaria fosse inferiore al 20% o qualora la coproduzione sia soltanto finanziaria, la Parte interessata può applicare disposizioni tendenti a ridurre o a impedire l'accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-10-28;169#art-c-6