Convenzione
Art. 3
3 / 24Definizioni
In vigore dal 26 nov 2021
- Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a il termine "opera cinematografica" designa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di fiction, di animazione ed i documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistente in ciascuna Parte interessata, destinati ad essere diffusi nelle sale cinematografiche;
b il termine "coproduttori" designa le società di produzione cinematografica o i produttori che risiedono nelle Parti contraenti della presente Convenzione e sono legati da un contratto di coproduzione;
c il termine "opera cinematografica coprodotta ufficialmente" (di seguito indicata come "il film") designa le opere cinematografiche che rispondono alle condizioni definite nell'allegato II, parte integrante della presente Convenzione;
d il termine "coproduzione multilaterale" designa un'opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori, come definiti all' paragrafo 2, precedentemente riportato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-10-28;169#art-c-3