Art. 24 · Notifiche
Convenzione

Art. 24

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Notifiche

In vigore dal 26 nov 2021
- Notifiche Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché all'Unione europea e a ciascuno Stato che ha aderito alla presente Convenzione o che è stato invitato a farlo: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi ; d ogni riserva e ritiro della riserva eseguiti conformemente all'; e ogni dichiarazione eseguita conformemente all' paragrafo 5; f ogni denuncia notificata conformemente all'; g ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Rotterdam, il 30 gennaio 2017, in francese e inglese, le due versioni facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati menzionati nell' paragrafo 1 nonché ad ogni Stato e alla Unione europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;169#art-c-24