Statuto
Art. 22
22 / 31Organismi specializzati
In vigore dal 25 nov 2021
Organismi specializzati
1. La Riunione ministeriale può istituire organismi specializzati, secondo le circostanze, al fine di studiare alcune questioni di particolare importanza. Gli organismi specializzati operano conformemente alle risoluzioni predisposte a tal fine.
2. Gli organismi specializzati operano nel quadro generale del Segretariato, sia funzionalmente che finanziariamente.
3. Gli organismi specializzati agiscono sempre conformemente agli obiettivi del Forum qui enunciati e alle decisioni della Riunione ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-10-28;168#art-s-22