Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 ott 2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 settembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Bianchi, Ministro dell'istruzione Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Speranza, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Cartabia _______ Avvertenza: Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 187 del 6 agosto 2021. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 47.
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