Art. 3 · Cause obbligatorie di rifiuto dell'estradizione
Trattato di estradizione

Art. 3

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Cause obbligatorie di rifiuto dell'estradizione

In vigore dal 5 giu 2021
L'estradizione non è concessa: a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dalla Parte Richiesta come reato politico. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici: i) l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia; ii) il genocidio e atti di terrorismo in conformità ai trattati e agli accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati sono Parte; iii) altri reati che, in conformità ai trattati o agli accordi multilaterali che vincolano le Parti, non possono essere considerati reati politici; b) se vi sono fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalità, affiliazione od opinione politica; c) se la condotta per la quale è richiesta l'estradizione costituisce un reato esclusivamente militare; d) se l'azione penale o la pena per la quale è richiesta l'estradizione è prescritta in conformità alla legislazione della Parte Richiedente; e) quando la pena che deve essere eseguita viola i principi contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta; f) se la persona richiesta è stata condannata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che motivano la richiesta di estradizione; g) quando la Parte Richiesta o la Parte Richiedente hanno concesso l'amnistia, l'indulto o qualsiasi altra forma di estinzione della pena per il reato per il quale si richiede l'estradizione; h) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione può compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, o se la richiesta contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte Richiesta, o con i trattati in vigore per le Parti in materia di Diritti Umani; i) se alla persona richiesta in estradizione è stato concesso, nei confronti della Parte Richiedente, asilo politico o analoga protezione nella Parte Richiesta.
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