Art. 17 · Consegna di oggetti a domanda della Parte Richiedente
Trattato di estradizione

Art. 17

17 / 50

Consegna di oggetti a domanda della Parte Richiedente

In vigore dal 5 giu 2021
Consegna di oggetti a domanda della Parte Richiedente 1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte Richiesta e fatti salvi i diritti dei terzi, tutti i beni, gli strumenti, gli oggetti o i documenti connessi con il reato, rinvenuti in possesso della persona richiesta al momento dell'arresto, sono consegnati alla Parte Richiedente, sempre che tali beni, strumenti, oggetti o documenti costituiscano o possano servire come prova nel processo penale che la persona consegnata in estradizione deve affrontare nel territorio della Parte Richiedente. 2. La Parte Richiesta può trattenere temporaneamente o consegnare a condizione di restituzione o rimborso gli oggetti a cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo, sempre che tali oggetti si trovino sottoposti a misure cautelari nel territorio della Parte Richiesta, sia nel caso di un procedimento penale in corso sia nel caso di un procedimento di confisca. 3. Quando la Parte Richiesta o terzi abbiano attestati diritti di proprietà sugli oggetti consegnati alla Parte Richiedente, la Parte Richiedente restituisce tali oggetti alla Parte Richiesta nel termine previamente stabilito tra le Parti e senza alcun onere per la Parte Richiesta. 4. Il sequestro di beni o di elementi probatori non esclude in alcun modo l'obbligo tra le Parti di prestarsi reciprocamente le assistenze che debbono prestarsi, conformemente ad altri strumenti giuridici internazionali in vigore tra le Parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2021-05-18;78#art-tde-17